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Risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore – Cass. n. 9211/2022

Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità in via analogica - Equo compenso - Deprezzamento economico del bene - Considerazione - Necessità - Ragioni.

 

In caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore (alla quale - ove i relativi presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 - si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.), l'equo compenso per l'uso della cosa deve tener conto anche dell'eventuale deprezzamento economico del bene in conseguenza della crisi economica, in quanto riferibile all'uso che, nella variabile temporale, ne abbia fatto il concessionario, posto che, diversamente, si finirebbe per scaricare sul concedente l'ulteriore "costo" legato al minor valore di realizzo posseduto dal bene, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l'uso da parte dell'utilizzatore.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022 (Rv. 664556 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1526

 

Corte

Cassazione

9211

2022