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obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010

Contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Azione di ripetizione dell'indebito - Versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto e aventi mera funzione di repristinatoria della provvista - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla chiusura del rapporto - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010