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Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24181 del 13/10/2017

Istituto di credito - Cessione delle attività e passività - Debiti del cedente - Azione nei confronti del cedente - Improcedibilità - Responsabilità del cessionario - Limiti - Debiti risultanti dallo stato passivo - Fondamento.

L'azione proposta dal creditore di un istituto di credito, posto in liquidazione coatta amministrativa con cessione delle attività e passività, è improcedibile nei confronti della banca cedente, mentre nei confronti della banca cessionaria può trovare accoglimento solo per i debiti risultanti dallo stato passivo della liquidazione, come espressamente prevede l'art. 90 del d.lgs. n. 385 del 1993.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24181 del 13/10/2017