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Titoli di credito - titoli nominativi - trasferimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1588 del 20/01/2017

Titoli azionari - Momento traslativo della proprietà - Trasferimento mediante girata - Sufficienza - Transfert da parte della società - Rilevanza ai fini della legittimazione - Rifiuto del transfert - Legittimità - Condizioni.

Nel caso di trasferimento mediante girata (art. 2023 c.c.), il momento traslativo della proprietà delle azioni nominative si produce quando sia stata apposta sul titolo la girata piena, mentre il cd. transfert (ossia l’annotazione del nominativo del nuovo socio nel registro dell’emittente ex art. 2022 c.c.) attiene alla fase esecutiva e certificativa del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio: il quale, pertanto, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto a tale ultima formalità, è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo. Ne consegue che, quando vi sia stato il trasferimento della partecipazione, la società è tenuta a provvedere agli adempimenti riconnessi al transfert e non può addurre la mala fede del possessore del titolo per rifiutarvi di procedervi senza che sia stato privato di effetti il trasferimento, mediante il positivo esercizio delle azioni a ciò destinate.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1588 del 20/01/2017