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Conto corrente (contratto di) - effetti dell'annotazione in conto - crediti verso terzi - Cass. n. 11395/2019

Assegno trasferito alla banca per l'incasso - Accreditamento dell'importo "salvo buon fine" sul conto corrente del cliente - Utilizzo delle somme accreditate da parte del correntista - Mancato soddisfacimento del credito portato dall'assegno da parte del terzo obbligato - Conseguenze - Eliminazione della partita dal conto ad opera della banca - Restituzione del titolo al correntista - Addebito al correntista di tutte le somme anticipategli di cui abbia disposto 

Alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio di cui all'art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857, secondo cui l'accreditamento sul conto corrente del cliente dell'importo di un assegno, trasferito alla banca per l'incasso, deve ritenersi sempre effettuato "salvo incasso" (o "salvo buon fine", o "con riserva di verifica"), con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non viene soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto del cliente attraverso uno storno, reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la mera restituzione del titolo, non potendo il cliente, ove abbia disposto dell'importo dell'assegno, dolersi che l'istituto di credito abbia dato seguito al suo ordine di pagamento, dovendo il correntista essere consapevole che l'anticipazione operata dalla banca dovrà essere restituita se il titolo, alla scadenza, risulti privo di provvista.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11395 del 30/04/2019 (Rv. 653916 - 01)

Cod_Civ_art_1829, Cod_Civ_art_1857

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2019