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lavoro subordinato‭ ‬-‭ ‬costituzione del rapporto‭ ‬-‭ ‬durata del rapporto‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25902‭ ‬del‭ ‬09/12/2014‭

Dirigenti‭ ‬-‭ ‬Clausola di stabilità del rapporto‭ ‬-‭ ‬Previsione contrattuale che consente il licenziamento solo per giusta causa‭ ‬-‭ ‬Estensione al giustificato motivo oggettivo‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25902‭ ‬del‭ ‬09/12/2014‭


In tema di rapporto di lavoro dirigenziale,‭ ‬è valida la clausola di stabilità per una durata minima garantita,‭ ‬che si traduca in una preventiva rinunzia del datore di lavoro alla facoltà di recesso,‭ ‬salvo il limite della giusta causa ex art.‭ ‬2119‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬la cui portata non può estendersi alla ipotesi di sussistenza di un giustificato motivo oggettivo,‭ ‬che prescinde dall'inadempimento del lavoratore e la cui inclusione comporterebbe l‭'‬esposizione del rapporto di lavoro alle stesse vicende risolutive che avrebbe potuto soffrire in assenza del patto,‭ ‬sì da vanificare la garanzia di stabilità concordata,‭ ‬in violazione del canone ermeneutico di cui all'art.‭ ‬1367‭ ‬cod.‭ ‬Civ.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25902‭ ‬del‭ ‬09/12/2014‭