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lavoro subordinato‭ ‬-‭ ‬contratto collettivo‭ ‬-‭ ‬disciplina‭ (‬efficacia‭) ‬-‭ ‬criteri di applicazione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26742‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭

Applicabilità dei criteri di cui all'art.‭ ‬2070‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Criterio dell'adesione‭ ‬-‭ ‬Operatività‭ ‬-‭ ‬Riferimento al contratto collettivo ex art.‭ ‬2070‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Determinazione della giusta retribuzione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26742‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭


Il primo comma dell'art.‭ ‬2070‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ (‬secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale,‭ ‬ai fini dell'applicazione del contratto collettivo,‭ ‬si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore‭) ‬non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune,‭ ‬che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente,‭ ‬al contratto abbiamo prestato adesione.‭ ‬Pertanto,‭ ‬nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore,‭ ‬il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso,‭ ‬se il datore di lavoro non vi‭ ‬è obbligato per appartenenza sindacale,‭ ‬ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di‭ ‬riferimento per la determinazione della retribuzione ex art.‭ ‬36‭ ‬Cost.,‭ ‬deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26742‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭