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lavoro‭ ‬-‭ ‬lavoro subordinato‭ ‬-‭ ‬estinzione del rapporto‭ ‬-‭ ‬licenziamento collettivo‭ ‬-‭ ‬riduzione e criteri di scelta del personale‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬203‭ ‬del‭ ‬12/01/2015‭

Applicazione dei criteri di scelta con riferimento all'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬203‭ ‬del‭ ‬12/01/2015‭


In tema di licenziamento collettivo per riduzione‭ ‬di personale,‭ ‬qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda,‭ ‬la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali,‭ ‬in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale.‭ ‬Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei‭ ‬-‭ ‬per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda‭ ‬-‭ ‬ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti,‭ ‬con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto,‭ ‬trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.‭ (‬In applicazione di tale principio,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha cassato la sentenza di merito‭ ‬che aveva considerato legittimo il licenziamento di alcuni lavoratori sulla base dell'esclusivo rilievo della loro adibizione al soppresso reparto manutenzione,‭ ‬senza valutare l'attività pregressa svolta dagli stessi,‭ ‬quali autisti,‭ ‬presso il reparto trasporti‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬203‭ ‬del‭ ‬12/01/2015‭