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lavoro‭ ‬-‭ ‬lavoro subordinato‭ ‬-‭ ‬trasferimento d'azienda‭ ‬-‭ ‬diritti del prestatore di lavoro‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14208‭ ‬del‭ ‬05/06/2013‭

Diritti già maturati da parte dei dipendenti dell'impresa ceduta‭ ‬-‭ ‬Anzianità‭ ‬-‭ ‬Conservazione‭ ‬-‭ ‬Rilevanza ai fini della corresponsione degli scatti di anzianità‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14208‭ ‬del‭ ‬05/06/2013‭


Nel caso di trasferimento di azienda,‭ ‬il riconoscimento,‭ ‬in favore dei lavoratori dell'azienda ceduta,‭ ‬dell'anzianità maturata presso il cedente non implica che il cessionario debba corrispondere gli scatti in riferimento a tale anzianità,‭ ‬ove presso il datore di lavoro precedente non esistesse il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità,‭ ‬essendo questi dovuti solo a partire dal periodo lavorativo regolato dalla contrattazione applicata presso il cessionario.

Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14208‭ ‬del‭ ‬05/06/2013‭