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Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8892 del 04/05/2016

Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e delle ricevitorie delle imposte dirette - Previdenza autonoma e autosufficiente - Costituzione di posizione assicurativa presso l'AGO - Possibilità di richiedere prestazioni integrative a carico del Fondo - Esclusione - Fondamento.

Il Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali è un fondo speciale obbligatorio a carattere integrativo costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente, non potendosi erogare, durante il periodo di iscrizione ad esso, le prestazioni a carico dell'AGO se non ne sussistono i presupposti nel regime generale. Ne consegue che, una volta trasferita ed utilizzata, mediante costituzione della posizione previdenziale nell'AGO, la quota di contribuzione per la gestione suddetta, non è possibile ottenere le prestazioni a carico del Fondo, il cui presupposto è l'unitarietà dei versamenti, e ciò non comporta alcun indebito arricchimento dell'INPS, in quanto l'art. 7 della l. n. 587 del 1971 attribuisce all'iscritto cessato dal servizio presso le esattorie la facoltà di chiedere il pagamento "una tantum" di una somma pari al 75 per cento dei contributi integrativi versati al Fondo.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8892 del 04/05/2016