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Lavoro subordinato - trasferimento d'azienda – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13171 del 08/06/2009

Azione del lavoratore per l'accertamento del rapporto di lavoro - Nei confronti del datore di lavoro cedente il ramo d'azienda - Integrazione del contraddittorio nei confronti del cessionario - Necessità - Esclusione - Fondamento - Accertamento negativo dell'altro rapporto senza efficacia di giudicato - Fondamento.

Nel caso in cui il lavoratore, agendo in giudizio, affermi l'esistenza del rapporto lavorativo con un datore di lavoro (nella specie, la società cedente il ramo d'azienda) e neghi il rapporto con altro datore (nella specie, la società cessionaria), non sussiste il litisconsorzio necessario, in quanto il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo, nè alcuna situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un'utilità rivolgendosi ad una sola persona, ossia il vero datore di lavoro; in tal caso, l'accertamento negativo dell'altro rapporto avviene senza efficacia di giudicato e l'eventuale contrasto tra giudicati è bilanciato dalle esigenze di economia e speditezza processuale, ostacolate dalla presenza di altra parte nel giudizio.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13171 del 08/06/2009