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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006

Inosservanza delle garanzie procedimentali - Ingiustificatezza del recesso - Conseguenze - Tutela reale, obbligatoria o ex art. 2118 cod. civ. - Operatività - Rispettive condizioni - Inidoneità del recesso a realizzare l'estinzione del rapporto - Limitazione all'area della tutela reale - Rimanenti altri due casi di tutela - Effetti.

Il licenziamento disciplinare intimato senza la preventiva osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ma è soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente ma non fatto valere attraverso il suddetto procedimento non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata al lavoratore dall'ordinamento nelle diverse situazioni e, cioè, a quella massima, cosiddetta reale, di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ovvero all'alternativa tra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966, o, infine, all'onere di preavviso ex art. 2118 cod. civ., con la conseguenza che, in relazione a siffatta diversificazione delle varie forme di tutela, la detta inosservanza rende l'atto di recesso inidoneo alla realizzazione della sua causa risolutiva del rapporto di lavoro soltanto nell'area di operatività della tutela reale, rimanendo negli altri casi tale effetto comunque realizzato, in quanto considerato preminente rispetto all'interesse del lavoratore alla conservazione del posto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006