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Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29679 del 29/12/2011

Licenziamento collettivo o intimato con unico atto ed una pluralità di lavoratori - Natura - Impugnazione - Costituzione di un litisconsorzio processuale o facoltativo - Sussistenza - Natura - Pluralità di negozi - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione.

Il licenziamento, ancorché collettivo o intimato con unico atto ad una pluralità di lavoratori, ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati, con ciò realizzandosi, in caso di impugnativa giudiziale, non una fattispecie di litisconsorzio necessario, ma, tutt'al più, un'ipotesi di litisconsorzio processuale o facoltativo ex art. 103 cod. proc. civ., caratterizzata dall'autonomia delle singole cause.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29679 del 29/12/2011