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Lavoro subordinato - trasferimento d'azienda - in genere - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8465 del 13/04/2011

Disciplina del trasferimento d'azienda - Cessione di unità produttiva - Inclusione - Licenziamento disposto dalla società cedente - Notifica dell'atto di precetto e del pignoramento al cessionario - Liceità.

In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 cod. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e antecedente alla novella introdotta con il d.lgs. n. 18 del 2001, comprendeva espressamente - in linea con la direttiva 77/187/CEE del 14 febbraio 1977, come ripetutamente interpretata dalla Corte di giustizia CE e poi trasfusa nella direttiva 99/50/CE e, infine, razionalizzata, senza innovazioni sostanziali, nella direttiva 2001/23/CE - la possibilità che il trasferimento riguardasse unità produttive. Ne consegue che, in caso di licenziamento disposto dalla società cedente, i successivi atti (nella specie, l'atto di precetto e il pignoramento) sono legittimamente notificati alla società cessionaria del ramo d'azienda, al quale era addetto il lavoratore al momento, anteriore alla cessione, della risoluzione del rapporto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8465 del 13/04/2011