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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15986 del 01/08/2016

Obbligo di indicare i motivi del licenziamento - Limiti - Motivi già comunicati con la contestazione disciplinare - Richiesta di motivi al di fuori del procedimento disciplinare - Obbligo del datore di lavoro - Esclusione.

In caso di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro non è obbligato ad indicare i motivi di cui all'art. 2 della l. n. 604 del 1966, "ratione temporis" vigente, ove i fatti siano stati già portati a conoscenza del dipendente in occasione della contestazione disciplinare determinante la risoluzione del rapporto, fermo restando che qualora il lavoratore reputi tale indicazione insufficiente, un dovere di ulteriore specificazione è ipotizzabile solo all'interno del procedimento che si apre con la contestazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15986 del 01/08/2016