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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19553 del 30/09/2016

Diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 102 bis disp. att. c.p.p. - Presupposti - Giudicato sulla legittimità del licenziamento - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

Il diritto alla reintegra ex art. 102 bis disp. att. c.p.p. presuppone che il licenziamento sia stato determinato esclusivamente dallo stretto rapporto di causalità con la detenzione, sicché, ove si sia formata la cosa giudicata sulla legittimità del licenziamento, non può farsi luogo, sulla base della citata disposizione, al ripristino del posto di lavoro, né all'attribuzione di indennità risarcitorie, che costituiscono gli effetti di un atto di risoluzione di cui vanno in via preliminare verificate le ragioni, ed in particolare la eventuale coesistenza, accanto allo stato di custodia cautelare, di motivi disciplinari ovvero attinenti all'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19553 del 30/09/2016