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Lavoro - lavoro subordinato - retribuzione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19556 del 30/09/2016

Dipendenti postali - Indennità per servizio viaggiante - Presupposti - Diversa dicitura utilizzata dalla contrattazione collettiva - Irrilevanza.

L'indennità per servizio viaggiante è posta a compensazione dell'attività di trasporto del materiale postale, sicché è dovuta sia con riguardo ai dispacci chiusi che alla posta sfusa, anche successivamente alla sostituzione del termine "effetti", utilizzato dal c.c.n.l. dipendenti postali del 1994, con il termine "dispacci" adottato nei c.c.n.l. successivi del 2001 e 2003

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19556 del 30/09/2016