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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19557 del 30/09/2016

Criteri di computo del requisito occupazionale - Società estera con sede secondaria in Italia - Riferimento al solo territorio nazionale - Necessità - Fondamento.

In tema di criteri di computo del requisito occupazionale, ai fini dell'applicabilità della tutela reale di una società estera operante in Italia, il numero dei dipendenti va determinato con riferimento al solo territorio nazionale, dovendosi ritenere che l'una o più sedi secondarie ivi presenti, già assoggettate per plurimi aspetti all'applicazione della legge italiana ai sensi dell'art. 2508 c.c., siano dotate di autonoma rilevanza anche a tali fini, pur non avendo autonoma personalità giuridica, costituendo il criterio occupazionale un presupposto di applicazione della legge nazionale.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19557 del 30/09/2016