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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18504 del 21/09/2016

Comunicazione preventiva e comunicazione finale ex art. 4, commi 2 e 9, della l. n. 223 del 1991 - Divergenza del numero degli esuberi e dei criteri di scelta - Irrilevanza - Illegittimità del recesso - Esclusione.

In tema di licenziamento collettivo, una eventuale divergenza del numero degli esuberi tra comunicazione preventiva, di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 223 del 1991, e comunicazione finale, di cui al comma 9 dello stesso articolo, non costituisce di per sé ragione di illegittimità della risoluzione del singolo rapporto di lavoro, potendo rappresentare proprio il risultato della procedura di esame congiunto prevista dalla legge, né la comunicazione preventiva deve enunciare i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, essendo la loro individuazione rimessa all'accordo sindacale o, sussidiariamente, alla legge, sicché solo la violazione dei criteri individuati da dette fonti può determinare l'illegittimità del recesso.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18504 del 21/09/2016