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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13512 del 01/07/2016

Elemento soggettivo - Dolo o intenzionalità della condotta - Necessità - Esclusione - Colpa - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.

Al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è necessario che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di appello, che aveva disposto conversione del licenziamento per giusta causa in recesso per giustificato motivo soggettivo, ritenendo che la mancata appropriazione delle somme, oggetto delle operazioni compiute senza autorizzazione da dipendente di banca, escludesse il dolo e comportasse automaticamente la qualificazione dei fatti contestati in termini di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13512 del 01/07/2016