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Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di mensa – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14388 del 14/07/2016

Buoni pasto - Finalità assistenziale - Lavoratore disabile - Diritto alla concreta fruibilità - Fondamento - Violazione - Conseguenze.

Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - in genere.

L'attribuzione dei buoni pasto rappresenta una agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio. Ne consegue che, comportando la suddetta garanzia la tutela della salute del lavoratore e, dunque, a maggior ragione, della sua disabilità, l'art. 4 dell'Accordo di concessione dei buoni pasto per il Comparto Ministeri del 30 aprile 1996 (e la contrattazione di settore che lo copia) va interpretato nel senso che le P.A. datrici di lavoro devono fornire ai lavoratori beneficiari in condizione di disabilità buoni pasto materialmente fruibili in relazione al loro stato, dovendo risarcire in caso contrario i conseguenti danni.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14388 del 14/07/2016