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Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - comandi e distacchi – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19916 del 05/10/2016

Pubblico dipendente appartenente a comparto diverso dai Ministeri - Distacco presso gli uffici giudiziari - Indennità di amministrazione - Spettanza - Esclusione.

 

In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore distaccato presso gli uffici giudiziari proveniente da un'amministrazione di comparto diverso dai Ministeri (nella specie, un Comune) non spetta l'indennità di amministrazione, prevista dall'art. 34 del c.c.n.l. comparto Ministeri per i lavoratori del Ministero della Giustizia e, successivamente, dall'art. 28 del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999, in quanto il trattamento economico dei lavoratori distaccati, riservato dall'art. 71 del d.lgs. n. 165 del 2001 alla contrattazione collettiva, va individuato con riferimento alla contrattazione collettiva propria dell'ente distaccante, con cui non viene meno il rapporto di lavoro, non venendo il lavoratore distaccato inquadrato nell'amministrazione di destinazione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19916 del 05/10/2016