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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19695 del 03/10/2016

Organizzazioni di tendenza - Esclusione della tutela reale - Limiti - Licenziamento discriminatorio - Conseguenze - Reintegrazione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamento, l'art. 4 della l. n. 108 del 1990, nel riconoscere alle cd. organizzazioni di tendenza il privilegio dell'inapplicabilità dell'art. 18 st.lav., fa salva l'ipotesi regolata dall'art. 3 sull'estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori o determinati da motivo di ritorsione o rappresaglia, sicché, in tale evenienza, va ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore (nella specie, avente la carica di dirigente sindacale), restando privo di rilievo il livello occupazionale dell'ente e la categoria di appartenenza del dipendente.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19695 del 03/10/2016