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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22121 del 02/11/2016

Cessazione dell'appalto - Applicazione dell'art. 24 della l. n. 223 del 1991 - Esclusione - Condizioni.

In caso di licenziamento per cessazione dell'appalto, l'esclusione dell'applicazione della procedura di cui all'art. 24 della l. n. 223 del 1991, espressamente prevista dall'art. 7, comma 4-bis, del d.l. n. 348 del 2007, introdotto dalla legge di conversione n. 31 del 2008, presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell'azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22121 del 02/11/2016