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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24258 del 29/11/2016

Licenziamento intimato ed impugnato prima dell'entrata in vigore della l. n. 183 del 2010 - Decadenza connessa al deposito del ricorso giudiziario - Applicabilità - Decorrenza - Fondamento.

Ai licenziamenti individuali intimati ed impugnati prima del 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della l. n. 183 del 2010) è applicabile il termine di decadenza sostanziale connesso al deposito del ricorso giudiziario, ma solo con decorrenza dal 1° gennaio 2011, risultando tale disciplina, come integrata dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, costituzionalmente tutelati.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24258 del 29/11/2016