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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15589 del 22/06/2017

Fondo di garanzia - Diritto del lavoratore condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore - Esclusione - Fondamento.

In tema di prestazioni economiche a carico del Fondo di garanzia, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, o alla mancata prescrizione della stessa, ove non adempiuta, in quanto una tale limitazione contrasterebbe con le finalità di tutela del lavoratore, posto che proprio l'incapacità del datore di lavoro di adempiere alle obbligazioni, anche contributive, integra lo stato d'insolvenza cui consegue l'intervento del Fondo, stante, inoltre, l'assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15589 del 22/06/2017