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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – impugnazione - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14775 del 14/06/2017

Impugnativa di licenziamento - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Fenomeno successorio - Sussistenza - Assenza del residuo della liquidazione - Conseguenze.

La cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado di impugnativa del licenziamento, in assenza di un residuo della liquidazione, se impedisce la condanna del socio al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, viceversa, non è ostativa alla pronuncia di accertamento dell’illegittimità o dell’inefficacia del recesso, che deve essere resa nel contraddittorio con i soci, nella loro qualità di successori a titolo universale, sia pure “sui generis”; l’interesse ad agire del lavoratore può, infatti, persistere, ai fini dell’individuazione del momento di estinzione del rapporto lavorativo, rilevante per gli aspetti previdenziali, nonché per la maturazione del diritto all’indennità di disoccupazione o mobilità e l’iscrizione nelle relative liste.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14775 del 14/06/2017