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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14453 del 09/06/2017

Rapporto di lavoro subordinato - Licenziamento disciplinare - Fatti non contestati - Risalenti ad oltre due anni dal licenziamento - Possibile rilevanza confermativa di altri addebiti.

In tema di licenziamento disciplinare, il principio di cui all'art. 7, ultimo comma, della l. n. 300 del 1970, secondo il quale non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non vieta di considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità, o meno, del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14453 del 09/06/2017