Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22295 del 25/09/2017

Art. 23 del c.c.n.l. Metalmeccanici - Mutamento di domicilio del lavoratore - Obbligo di comunicazione - Sussistenza - Termine di decadenza - Decorrenza - Spedizione della contestazione - Rilevanza.

In tema di licenziamento disciplinare, l'art. 23 del c.c.n.l. Metalmeccanici richiede una specifica ed espressa comunicazione scritta del lavoratore tesa ad informare il datore di lavoro del cambiamento di domicilio; il termine - stabilito dallo stesso articolo - di sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, entro cui comminare i provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo verbale, è rispettato con la spedizione della lettera contenente l'irrogazione della sanzione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22295 del 25/09/2017