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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione - collocamento al lavoro - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4063 del 27/04/1987

Contratti di lavoro stipulati senza osservare le norme sul collocamento ovvero sulla base di atto di avviamento annullato di ufficio - disciplina ex art. 2098 cod. Civ. - annullabilità di detti contratti su domanda del p.m. - conseguenze - efficacia dei contratti stessi in mancanza di annullamento dell'atto di avviamento - licenziamento intimato dal datore di lavoro - risoluzione di rapporto valido - configurabilità.

Ai sensi dell'art. 2098 cod. civ., i contratti di lavoro stipulati senza l'osservanza delle norme sul collocamento (sub 1 2 aprile 1968 n. 482), o sulla base di un atto di avviamento poi annullato di ufficio dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro per illegittimità (ex art. 33 legge 1970 n. 300), non sono nulli, ma unicamente annullabili su domanda del P.m.. pertanto, in difetto di tale annullamento, i detti contratti restano efficaci, con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale licenziamento intimato dal datore di lavoro (ancorché motivato dall'avvenuta assunzione di altri lavoratori avviati dall'ufficio di collocamento in sostituzione di quelli precedentemente avviati con il provvedimento annullato) non si configura come atto ricognitivo di una inefficacia derivante aliunde, bensì come atto risolutivo di un rapporto tuttora vitale ed efficace.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4063 del 27/04/1987