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Lavoro - lavoro subordinato – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4947 del 28/10/1978

Costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione – tirocinio (apprendistato) - retribuzione - determinazione - criteri.

Poiche il principio costituzionalmente garantito (art 36 Costituzione) della retribuzione sufficiente deve trovare applicazione anche nel rapporto di apprendistato, l'art 19 DPR 30 dicembre 1956 n 1668 (contenente il regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa dell'apprendistato), che richiama l'art 2099 cod civ per l'ipotesi di Mancanza di contratti collettivi disciplinanti la materia, deve essere interpretato - per non essere in contrasto con la richiamata disposizione costituzionale - nel senso che al giudice e consentito di procedere, anche in presenza di contratti collettivi, alla Determinazione della giusta retribuzione in riferimento alla quantita e alla qualita di lavoro dell'apprendista, quando la retribuzione stabilita dalle norme collettive si riveli, anche in conseguenza della progressiva diminuzione del potere di acquisto della moneta, non piu rispondente al requisito della proporzionalita.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4947 del 28/10/1978