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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12101 del 13/06/2016

Oneri di allegazione e prova del lavoratore - Contenuto - Oneri di allegazione e prova del datore - Contenuto - Possibilità di "repechage" - Inclusione.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. "repechage", ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12101 del 13/06/2016