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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - del rapporto a tempo indeterminato – Corte di Cassazione - Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011

Comunicazione dei motivi di recesso datoriale - Trasmissione nel termine di sette giorni - Tempestività - Sussistenza - Ricevimento, da parte del lavoratore, dopo la scadenza del termine - Irrilevanza - Fondamento.

L'adempimento dell'onere di comunicazione del recesso del datore di lavoro per iscritto ex art. 2, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 si collega, secondo i principi generali, al compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento, sottratto alla sua ingerenza, in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che, nel termine di sette giorni, la comunicazione dovesse non solo essere trasmessa, ma anche pervenire al domicilio del lavoratore).

Corte di Cassazione - Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011