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lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6895 del 20/03/2018

Dichiarazione di invalidità del licenziamento - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Presupposti - Commisurazione del danno alle retribuzioni - Presunzione "iuris tantum" di lucro cessante - Durata del processo - Irrilevanza - Fattispecie.

L'art. 18, comma 4, st.lav., nel testo risultante dall'art. 1 della l. n. 108 del 1990 e "ratione temporis" applicabile, nel prevedere, in caso di invalidità del licenziamento, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del licenziamento stesso, mediante corresponsione di una indennità commisurata alla retribuzione non percepita, stabilisce una presunzione "iuris tantum" di lucro cessante il cui presupposto è l'imputabilità al datore di lavoro dell'inadempimento, fatta eccezione per la misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale; né la misura del risarcimento può essere ridotta con riguardo alle conseguenze dannose riferibili al tempo impiegato per la tutela giurisdizionale, stante l'esistenza di norme che consentono ad entrambe le parti del rapporto di promuovere il giudizio ed interferire nell'attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto l'appello del datore di lavoro inteso alla riduzione dell'indennità risarcitoria per il periodo di sospensione del processo conseguente agli eventi sismici che avevano interessato la provincia di Modena, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 74 del 2012, conv. con modif. in l. n. 122 del 2012).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6895 del 20/03/2018