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lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - rinunzie e transazioni - impugnazione - decadenza - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11632 del 14/05/2018

Retribuzione - Consegna delle buste-paga - Imputazione di pagamento - Configurabilità - Funzione - Presupposti - Esistenza del debito - Inesistenza di "causa debendi" - Fatto costitutivo.

L'imputazione di pagamento che, secondo la norma generale dell'art. 1193 c.c. comma 1,, costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma 2 dello stesso articolo, si pone nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla l. n. 4 del 1953. La previsione dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale, tuttavia, a snaturare l'imputazione stessa, in quanto quest'ultima, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11632 del 14/05/2018