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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Comunicazione

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo Comunicazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966 - Natura di atto di recesso - Esclusione - Ragioni. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 21676 DEL 05/09/2018

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la comunicazione effettuata alla Direzione territoriale del lavoro, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012, inviata per conoscenza al lavoratore, non costituisce atto di recesso, perché contiene solo la manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di procedere al licenziamento, con l'indicazione dei motivi, essendo finalizzata all'espletamento della procedura conciliativa, in esito alla quale il recesso non è la soluzione obbligata.