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Impugnabilità ex art. 2113 c.c.

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - rinunzie e transazioni - in genere - Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Presupposti - Azione giudiziaria del lavoratore promossa anteriormente - Rilevanza - Esclusione. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 21617 DEL 04/09/2018

L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che, ai sensi del citato articolo, restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.