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Intermediazione di manodopera - detraibilità dell'imposta

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) iva - intermediazione di manodopera - interponente - detraibilità dell'imposta - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24457 del 05/10/2018

>>> Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della l. n. 1369 del 1960 (nel testo vigente "ratione temporis") i lavoratori occupati in violazione del divieto di intermediazione di manodopera si considerano alle dipendenze dell'appaltante (o interponente)che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, sul quale ricadono pertanto in via esclusiva tutti gli obblighi del datore di lavoro, compreso quello di operare le ritenute di acconto sulle retribuzioni: ne deriva che la fatturazione di tali prestazioni da parte dell'intermediario non legittima l'appaltante (o interponente) a detrarre l'IVA relativa ad un servizio che la società interposta ha reso solo fittiziamente.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 24457 del 05/10/2018