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Parasubordinazione - recesso senza preavviso

Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - parasubordinazione - recesso senza preavviso di una delle parti - diritto all'indennità sostitutiva - quantificazione - criteri- diritto al risarcimento dei danni - esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24106 del 03/10/2018

>>> In tema di rapporti di lavoro in regime di parasubordinazione, il recesso senza preavviso di una delle parti, in assenza di una giusta causa di risoluzione, è compensato dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva che svolge una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze; tale indennità, a norma dell'art. 2121c.c., deve essere parametrata ai compensi non percepiti e non ai danni asseritamente subiti.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24106 del 03/10/2018