Skip to main content

Danni derivanti da demansionamento e dequalificazione

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - danni derivanti da demansionamento e dequalificazione del lavoratore dipendente - prova - onere del lavoratore - presunzioni- ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25743 del 15/10/2018

>>> Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25743 del 15/10/2018