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Licenziamento individuale - tutela indennitaria

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giusta causa - tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato - proporzionalità tipizzata dalla contrattazione collettiva - necessità - riserva per i casi di maggiore gravità - valutazione di proporzionalità rimessa al giudice - tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, st.lav. modificato - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26013 del 17/10/2018

>>> In tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa al fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre nei casi in cui il c.c.n.l. operi una riserva per le infrazioni di maggiore gravità, rimettendo al giudice di valutare l'esistenza di un simile rapporto di proporzione in connessione al contesto, spetta la tutela indennitaria, ricadendosi nell'ambito applicativo di cui all'art. 18, comma 5, st.lav. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva disposto la reintegra a fronte della previsione, contenuta nel c.c.n.l., della sanzione conservativa per la condotta illecita consistente nel "rivolgere a colleghi o terzi frasi offensive", senza considerare il carattere esemplificativo dell'indicazione né la clausola di salvezza per i casi di maggiore gravità).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26013 del 17/10/2018