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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere - decadenza ex art. 6 l. n. 604 del 1966 riformulato - richiesta di conciliazione o arbitrato - mancato accordo o rifiuto - termine di sessanta giorni per il deposito del ricorso al giudice - questione di legittimità costituzionale - manifesta infondatezza - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 29620 del 16/11/2018

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6. della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, per la dedotta irragionevolezza del sistema di preclusioni realizzato con la previsione del terzo termine decadenziale di sessanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale, a decorrere dal rifiuto o dal mancato accordo sulla conciliazione o sull'arbitrato, non essendo tale previsione in contrasto con gli artt. 4 e 41 Cost., poiché l'accelerata sequenza procedimentale è palesemente volta a procurare una condizione di certezza in ordine alla possibilità di un amichevole componimento della possibile lite futura, nell'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro, né con l'art. 24 Cost., poiché la durata del predetto termine è sostanzialmente omologabile agli spazi temporali riconosciuti nella giurisdizione civile per la tutela dei diritti ed appare comunque congruo in relazione alla possibilità del pieno esercizio dei diritti di difesa di entrambe le parti.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 29620 del 16/11/2018