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Contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilità – Cass. 14387/2019

Incarico di consulenza affidato a commercialista - Obbligo di diligenza del professionista - Contenuto - Obbligo di completa informazione del cliente - Contenuto - Responsabilità civile professionisti.

Il commercialista al quale sia affidato un incarico di consulenza ha l'obbligo, quale che sia l'oggetto specifico della prestazione, di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse.

(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile la responsabilità di un commercialista che, nel rendere un parere sulla modalità fiscalmente più conveniente, per un socio lavoratore, di uscire dalla società, aveva prospettato al cliente la sola ipotesi del recesso, senza informarlo delle eventuali difficoltà legate alla possibilità di cedere le proprie quote).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14387 del 27/05/2019 (Rv. 654093 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1176 – Diligenza nell’adempimento

Cod. Civ. art. 1175 – Comportamento secondo correttezza

Cod. Civ. art. 2230 – Prestazione d’opera intellettuale

Cod. Civ. art. 1218 – Responsabilità del debitore