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Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - Cass. 14505/2019

Licenziamento individuale - disciplinare - Giudizio di sussunzione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, il risultato della valutazione cui è pervenuto il giudice di merito in ordine alla riconducibilità, in concreto, della condotta contestata nel paradigma del giustificato motivo di recesso (ovvero della giusta causa), è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della corretta interpretazione delle previsioni contrattuali e del giudizio di sussunzione nelle stesse della condotta addebitata.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto alle condotte punibili con la sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, lett. c, del c.c.n.l. Poste del 14 aprile 2011, il comportamento del direttore di un ufficio postale il quale, in violazione della normativa antiriciclaggio, aveva deliberatamente omesso di segnalare innumerevoli operazioni di prelievo in contanti poste in essere da alcuni clienti).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14505 del 28/05/2019 (Rv. 654062 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2106 – Sanzioni disciplinari

Cod. Civ. art. 2118 – Recesso dal contratto a tempo indeterminato

Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa