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Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - Cass. 14254/2019

Licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale – Scelta dei lavoratori da licenziare - Violazione della percentuale femminile di manodopera ex art. 5, comma 2, l. n. 223 del 1991 - Modalità - Discriminazione - Conseguenze.

E' discriminatorio e produce gli effetti reintegratori e risarcitori di cui all'art. 18, comma 1, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, il licenziamento collettivo di lavoratrici intimato in violazione dell'art. 5, comma 2, della l. n. 223 del 1991 (come modificato dall'art. 6, comma 5 bis, del d.l. n. 148 del 1993, inserito in sede di conversione con l. n. 236 del 1993), quando la percentuale femminile di manodopera licenziata è superiore a quella delle addette alle medesime mansioni proprie dell'ambito aziendale interessato dalla procedura.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14254 del 24/05/2019 (Rv. 653974 - 01)