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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29105 del 11/11/2019 (Rv. 655852 - 01)

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Illegittimità - Indennità risarcitoria - Commisurazione - "Ultima retribuzione globale di fatto" - Criteri - Fattispecie.

In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, l'ultima retribuzione globale di fatto, cui dev'essere commisurata l'indennità risarcitoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo, deve essere parametrata al tipo di danno subito dal lavoratore, "id est" la prosecuzione della missione presso l'utilizzatore, nel caso di indebita interruzione della stessa, ovvero la prosecuzione della disponibilità del lavoratore, nel caso in cui la cessazione del rapporto con l'utilizzatore non sia imputabile all'agenzia; ne consegue che il risarcimento corrisponderà, nel primo caso, alla retribuzione percepita presso l'utilizzatore, e, nel secondo caso, all'indennità di disponibilità percepita dal lavoratore al momento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva commisurato l'indennità risarcitoria alla retribuzione da ultimo percepita presso l'utilizzatore, sul rilievo che il licenziamento era stato dichiarato illegittimo perché il lavoratore aveva concluso la missione nonostante non fosse risultata provata la contemporanea interruzione del contratto commerciale tra datore di lavoro-utilizzatore e agenzia).

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29105 del 11/11/2019 (Rv. 655852 - 01)