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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29099 del 11/11/2019 (Rv. 655704 - 01)

Soppressione del posto di lavoro - Obbligo del "repechage" - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Oggetto - Insussistenza di posizione di lavoro analoga - Necessità - Prospettazione di impiego in mansioni inferiori - Necessità - Fattispecie.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore in seguito all'esternalizzazione dell'attività svolta da quest'ultimo, al quale era stata previamente offerta una posizione di mansione inferiore - non esistendo posti disponibili del suo livello di inquadramento - dal medesimo rifiutata).

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29099 del 11/11/2019 (Rv. 655704 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2697