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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29102 del 11/11/2019 (Rv. 655706 - 01)

Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Impossibilità del "repechage" - Inclusione - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata ravvisata l'illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione dell'art. 18, comma 4, st.lav. novellato, per non esser stata, tra l'altro, in alcun modo provata dal datore la impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra postazione lavorativa, risultando così integrata la evidente e facilmente verificabile assenza di uno dei presupposti giustificativi del licenziamento cui è riferibile il suddetto requisito).

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29102 del 11/11/2019 (Rv. 655706 - 01)