Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31946 del 06/12/2019 (Rv. 656527 - 01)

Trasferimento di azienda - Direttiva 2001/23/CE - Inapplicabilità delle tutele ex art. 5, comma 1 - Concordato preventivo - Inclusione - Condizioni - Fine liquidatorio - Necessità.

L'art. 5, comma 1, della Direttiva 2001/23/CE che, in deroga agli artt. 3 e 4 della stessa direttiva, rende inapplicabili le tutele ivi previste per i lavoratori in caso di trasferimento di imprese, o di rami di esse, nei casi in cui il cedente sia oggetto di procedura fallimentare, o di una procedura d'insolvenza analoga, a condizione che tale procedura venga aperta al fine di liquidare i beni del cedente e si svolga sotto il controllo di un'autorità competente, può applicarsi anche al caso in cui l'impresa sia in concordato preventivo, qualora, accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, anche tale procedura abbia necessariamente un fine liquidatorio, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31946 del 06/12/2019 (Rv. 656527 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112