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Contratto d'opera - professioni intellettuali - esercizio - mancata iscrizione all'albo - Cass. n. 14247/2020

Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - esercizio - mancata iscrizione all'albo - Materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria - Prestazioni di assistenza o consulenza aziendale - Riserva a consulenti del lavoro, commercialisti, ragionieri, periti commerciali ed avvocati - Fondamento - Limiti.

Nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, la legge prevede, a pena di nullità del contratto di prestazione d'opera, che determinate attività, per la loro delicatezza e per l'opportunità che chi le svolge sia sottoposto a controlli, tanto nell'accesso quanto nello svolgimento della professione, ed anche per garantire la tutela della deontologia nei contatti con i clienti, possano essere esercitate solo dai professionisti iscritti in determinati albi, con la finalità di rafforzare la protezione del privato che si avvale di un professionista; tuttavia, l'attività che si sia esaurita nel consigliare al cliente l'adozione di un determinato inquadramento contrattuale per i propri collaboratori e nella predisposizione del relativo schema di contratto, posta in essere da una società di consulenza del lavoro, non è compresa tra gli adempimenti di natura fiscale o previdenziale che la l. n. 12 del 1979 riserva ai consulenti del lavoro iscritti all'albo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14247 del 08/07/2020 (Rv. 658313 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_2231

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cassazione

14247

2020